Con ogni probabilità avrai già sentito parlare di Crediti formativi professionali, conosciuti anche con l’acronimo di C.f.p.

Tali crediti formativi sono obbligatori per chi opera come professionista, a partire da architetti, avvocati e geometri, fino a ingegneri, giornalisti e periti.

Sono i crediti formativi a certificare come un professionista si sia aggiornato e abbia conseguito gli approfondimenti necessari ad affinare le proprie competenze. Solo in questo modo si ritiene sia in grado di svolgere appieno l’attività.

Costituiscono l’unità di misura attraverso cui vengono attestate sia la preparazione che le competenze di un soggetto in ambito professionale.

crediti formativi professionali

Per chi sono obbligatori i C.f.p.?

La formazione è obbligatoria per ogni ordine professionale (CNAPPC, CNI, CNPI, CNGEGL) ma, per ciascun ordine, è richiesto un numero diverso di crediti.

Nello specifico:

  • CNAPPC: 60 crediti nell’arco di un triennio
  • CNI: 30 crediti annuali
  • CNPI: 120 crediti in un quinquennio
  • CNGeGL: 60 crediti in un triennio

L’ottenimento annuale dei C F P assicura quella che viene indicata come la “Formazione Continua“.

Non riuscire a raggiungere il numero di crediti formativi professionali previsto configura un illecito disciplinare; quest’ultimo potrà portare, in determinati casi, a essere radiati dall’albo o dall’ordine d’appartenenza.

A stabilirne l’obbligatorietà è stato il D.P.R n. 137 del 7 agosto 2012.

Tieni presente, a ogni modo, che le persone non facenti parte di un ordine professionale non necessitano dei crediti formativi. È sufficiente che presentino un attestato volto a certificare le competenze maturate seguendo un corso di formazione.

Ingegneri e Crediti Formativi Professionali

A indicare le modalità di acquisizione per gli ingegneri è stato il testo unico, chiamato a rivedere quanto previsto precedentemente dalla circolare n.722/2016.

Chi è regolarmente iscritto all’albo è tenuto a conseguire 30 CFP annuali, oltre a 5 crediti facenti riferimento all’etica e alla deontologia professionale. Tali 5 C F P devono essere ottenuti non oltre il 31 dicembre dell’anno solare che segue quello d’iscrizione all’albo.

Per ottenere i crediti formativi professionali possono essere perseguite diverse strade; le più “battute†sono le seguenti:

  • prendere parte a seminari o corsi di formazione
  • frequentare stage
  • conseguire master nel campo dell’ingegneria o dottorati al di fuori del territorio italiano

È comunque possibile conseguire 15 dei 30 crediti formativi annuali mediante autocertificazione, purché questa venga inviata all’Anagrafe Nazionale.

A certificare i C F P sono gli Ordini degli ingegneri o, in alternativa, società riconosciute dagli ordini, ossia i cosiddetti “Provider“: oltre a poter certificare i crediti, dette società sono anche autorizzate a erogarli.

C.f.p: le indicazioni per gli architetti

Come anticipato inizialmente, è fatto obbligo anche agli architetti di ottenere i crediti formativi: nell’arco di 3 anni sono 60 quelli previsti.

Fino a pochi anni fa il loro numero era più alto (60), ma una delibera del CNAPP ha portato alla loro riduzione. Dei 20 crediti annuali, 12 devono emergere da attività di aggiornamento, e riguardare la Deontologia o discipline ordinistiche.

Dei 60 crediti formativi complessivi, 15 possono essere frutto di “altre attivitàâ€. Fanno parte di questo gruppo la redazione di articoli che abbiano natura tecnico-professionale, ma anche viaggi studio promossi dagli ordini d’appartenenza.

Qualora in un unico anno l’architetto consegua più crediti del necessario avrà modo di trasferirli, nel limite massimo di 20, all’anno successivo.

Come funzionano i C.f.p per geometri e periti industriali

È il Regolamento datato 22 luglio 2014 il punto di riferimento per i geometri in materia di C F P.

L’obbligo formativo ha valenza a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione al collegio.

Un geometra è obbligato a ottenere nei 36 mesi un minimo di 60 crediti formativi professionali. Allo stesso tempo è chiamato ad avere online il proprio CPC (Curriculum Professionale Certificato).

È spettato al CNPI il compito di stabilire l’obbligatorietà dell’acquisizione di 120 CFP da parte dei periti industriali, conseguibili in 5 anni. Almeno 15 dei CFP devono essere crediti deontologici.

In ogni anno solare è richiesto un numero di crediti non inferiore a 15.

formazione continua

Cosa è previsto per avvocati e giornalisti

Il CNF ha stabilito, per gli avvocati, l’obbligo di conseguire 60 C F P ogni 3 anni, indicando in 15 i crediti annui.

Anche per i giornalisti sono previsti 60 crediti in un periodo di 3 anni, di cui 20 deontologici.

Chi è giornalista da oltre 30 anni è parzialmente esonerato dall’obbligo: è sufficiente, infatti, che ottenga 20 CFP nell’arco di 36 mesi.

Come sono strutturati i corsi per il rilascio dei CFP

Indipendentemente dal professionista di riferimento, l’obiettivo dei corsi che prevedono il rilascio dei crediti è arrivare a migliorare le competenze di chi vi prende parte.

Per farlo, oggetto delle lezioni sono sia questioni tecniche del settore specifico che argomenti di interesse professionale. Per quanto riguarda i contenuti dei seminari, questi vertono in approfondimenti su tematiche di interesse collettivo.

I meeting, non a caso, puntano a invogliare i partecipanti a sviluppare un dialogo e a confrontarsi. Entrando nel merito dell’assegnazione dei crediti, la regola è che 1 ora di corso riconosca 1 c.f.p.

Il discorso è diverso prendendo in esame i seminari. In tal caso, le ore totali previste non possono superare quota 6. La conseguenza più ovvia è che non è possibile conseguire più di 6 crediti.

Sanzioni previste in caso di mancato conseguimento dei C F P obbligatori

Nel caso in cui il professionista non riesca ad acquisire i crediti formativi complessivamente previsti, ma con uno scarto non superiore al 20%, viene applicata la sanzione nota come “censuraâ€.

Di che cosa si tratta?

Di una comunicazione effettuata dal Presidente del Collegio di Disciplina.

È attraverso tale atto che la mancanza rilevata viene formalizzata; allo stesso tempo il Presidente esprime una nota di biasimo. Se la percentuale è superiore al 20%, invece, la sanzione applicata consiste nella sospensione dall’esercizio della professione, fino a un periodo massimo di 6 mesi. Nello specifico, si applica un giorno di sospensione per ciascuno dei c.f.p non acquisiti.

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I vantaggi della formazione online

Oggi conseguire i crediti formativi professionali è più semplice grazie al fatto di poter seguire i corsi nelle piattaforme di didattica online.

Avere l’opportunità di maturarli organizzando il percorso formativo in base agli impegni personali e, soprattutto, in qualsiasi momento della giornata, rappresenta un vantaggio non indifferente.

Non occorre altro che avere a disposizione un PC o un dispositivo mobile per collegarsi e seguire i contenuti proposti dal corso di formazione online.