Rls
L’Rls, Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, è una figura aziendale di fondamentale importanza istituita per offrire maggiore supporto ai lavoratori.
È infatti obbligatoria in tutte le aziende.
Quando si tratta di unità produttive che contano meno di 15 dipendenti, la nomina di questa figura è a carico dei lavoratori stessi. Mentre, nei casi di aziende con più di 15 dipendenti, viene eletta sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali.
Quali funzioni svolge l’RLS?
Tra i suoi compiti principali, ci sono i seguenti:
- Si occupa di sorvegliare la qualità dell’ambiente di lavoro;
- Partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
- Agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
Formazione
Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata e sufficiente in merito a salute e sicurezza sul lavoro. Questo è stabilito da D.Lgs. 9/4/2008 n.8 con l’art. 37 comma 1. Inoltre dispone, con il comma 10, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria rappresentanza.
Deve acquisire le competenze necessarie sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi. Questa formazione deve poi essere ripetuta periodicamente in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Per quanto riguarda invece le modalità in cui questa si deve svolgere, la durata e i contenuti, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, sempre nel rispetto di alcuni contenuti minimi.
Ad esempio, i corsi devono durare almeno 32 ore, inizialmente, delle quali 12, incentrate su rischi specifici dell’azienda e conseguenti misure di sicurezza e protezione da adottare.
Aggiornamento
E’ sempre in fase di contrattazione che vengono disciplinate le modalità dello svolgimento obbligatorio dell’aggiornamento periodico.
La durata di questo non può essere inferiore a 4 ore all’anno per le aziende che contano dai 15 ai 50 dipendenti ed a 8 per quelle che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione è a carico di chi?
Sia la formazione dei lavoratori che quella dei loro rappresentanti, deve innanzitutto avvenire durante l’orario lavorativo e non può essere a carico del lavoratore.
È pertanto il datore di lavoro ad occuparsi delle spese economiche ed è tenuto a formare i dipendenti avvalendosi di risorse interne o esterne che provvederanno a rilasciare l’attestato di partecipazione.